Onorevoli Deputati! - Il presente intervento normativo d'urgenza mira a perfezionare e completare la disciplina dell'ipotesi di espulsione amministrativa per motivi di prevenzione del terrorismo introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che può essere disposta dal Ministro dell'interno, o, su sua delega, dal prefetto, nei confronti dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
      La necessità e l'urgenza del provvedimento si fondano sulla presenza, all'interno del citato articolo 3, di disposizioni la cui validità è limitata nel tempo (al 31 dicembre 2007). Le disposizioni consentono l'esecuzione immediata, con accompagnamento alla frontiera, del decreto di espulsione da parte dal questore, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle norme del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», che prevedono il nulla osta dell'autorità giudiziaria per lo straniero sottoposto a procedimento penale, ma non in stato di custodia cautelare in carcere (articolo 13, comma 3, del testo unico), e la convalida, da parte del giudice di pace, del provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dal questore (articolo 13, comma 5-bis, del testo unico). Il medesimo articolo 3 prevede che si proceda nello stesso modo, ossia in deroga alle citate disposizioni su nulla osta e convalida, nei casi di espulsione adottata dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, previsti dall'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico.
      L'imminente scadenza del termine di efficacia delle disposizioni in parola, che attengono alla immediata esecutività del provvedimento di espulsione di cui si tratta, impone la necessità di colmare il vuoto di disciplina che ne consegue, nel rispetto delle garanzie costituzionali che accompagnano l'esecuzione di provvedimenti, per le limitazioni provvisorie della libertà personale connesse a tali esecuzioni, assicurando, al contempo l'effettività dell'espulsione.
      I motivi di espulsione per prevenzione del terrorismo descritti dal decreto-legge n. 144 del 2005 vengono, peraltro, estesi alle misure di allontanamento adottabili nei confronti di cittadini dell'Unione europea o di loro familiari, aggiungendosi alle ipotesi di allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di ordine e di sicurezza pubbliga già disciplinate dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
      Al fine di delineare un quadro normativo complessivo e unitario, oltre che rispettoso delle garanzie costituzionali, della disciplina dell'esecuzione immediata degli allontanamenti di cittadini comunitari, si rende necessario e urgente disciplinare

 

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compiutamente anche gli allontanamenti immediati di cittadini comunitari, o di loro familiari, giustificati da esigenze imperative di pubblica sicurezza, fornendo, al contempo, una definizione dei motivi che ne legittimano l'adozione.
      Ha natura, infatti, straordinaria e urgente la perdurante esigenza di garantire in maniera continuativa la sicurezza dei cittadini di fronte a coloro, stranieri o comunitari, che si rendano responsabili di comportamenti che compromettono la civile e sicura convivenza e per i quali, pertanto, si rende necessario e indifferibile l'allontanamento dal territorio nazionale.
      Il provvedimento si compone di nove articoli che, di seguito, si illustrano.

      Articolo 1

      Il comma 1 dell'articolo 1 novella l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, riformulandone il comma 2 e introducendovi un nuovo comma 2-bis.
      In particolare, il comma 2 del predetto articolo 3 viene riformulato, in conseguenza della decadenza delle disposizioni derogatorie già illustrate, prevedendo, nel rispetto dei princìpi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2004, la convalida del tribunale in composizione monocratica sull'esecuzione immediata dell'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo prevista dal medesimo articolo, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato prevista dall'articolo 13, comma 1, del testo unico, con un rinvio alla disposizione del comma 5-bis del medesimo articolo 13 che prevede tale convalida. Per l'ipotesi in cui il destinatario del provvedimento sia sottoposto a procedimento penale, nel nuovo comma 2-bis si prevede la necessità del rilascio del nulla osta del giudice competente per il procedimento penale, anche in questo caso con un rinvio alla disciplina del testo unico. Sono, poi, abrogate le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3. Tali disposizioni contengono la limitazione temporale della disciplina derogatoria sostituita e la disciplina, anch'essa a termine, che prevede una specifica causa di sospensione del ricorso al tribunale amministrativo regionale, esperibile avverso il decreto di espulsione quando la decisione dipenda dalla cognizione di atti coperti dal segreto di indagine o dal segreto di Stato.

      Articolo 2

      L'articolo 2 attribuisce la competenza sulla convalida dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento al tribunale ordinario in composizione monocratica in luogo del giudice di pace attualmente competente. Il trasferimento di competenza, realizzato attraverso la modifica delle corrispondenti disposizioni del testo unico, è effettuato anche con riguardo alle ulteriori competenze dell'autorità giudiziaria in materia di trattenimento e di ricorso avverso i decreti di espulsione.

      Articolo 3

      L'articolo 3 estende alle misure di allontanamento dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari i motivi di prevenzione del terrorismo già previsti dal citato decreto-legge n. 144 del 2005.
      In armonia con la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si stabilisce che il provvedimento deve essere motivato con riferimento ai comportamenti individuali dell'interessato e che l'esistenza di condanne penali non è sufficiente ai fini dell'adozione del provvedimento stesso.
      Il provvedimento notificato deve riportare le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso, che non può essere inferiore a cinque anni né superiore a dieci. Nell'eventualità in cui il destinatario non comprenda la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del contenuto, anche contenuta in appositi formulari redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in una delle lingue francese, inglese, tedesca o

 

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spagnola, secondo la preferenza indicata dal destinatario.
      L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si procede alla convalida del provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.
      Può essere chiesta, motivatamente, la revoca del divieto di reingresso quando è trascorsa almeno la metà del periodo di durata del divieto medesimo o comunque dopo tre anni.

      Articolo 4

      L'articolo 4 disciplina l'allontanamento dei cittadini comunitari o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, di competenza del prefetto, salvo che i destinatari siano minorenni ovvero abbiano soggiornato nel territorio dello Stato nei dieci anni precedenti: in tali casi, infatti, la competenza è attribuita al Ministro dell'interno.
      L'articolo definisce, inoltre, i motivi imperativi di pubblica sicurezza che rendono urgente l'allontanamento del cittadino comunitario dal territorio nazionale poiché la sua permanenza è incompatibile con la civile e sicura convivenza, giustificando l'immediatezza dell'esecuzione del provvedimento.
      Premesso che l'esistenza di condanne penali, conformemente alla direttiva europea che disciplina le condizioni di esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, non giustifica automaticamente l'adozione di provvedimenti di allontanamento, l'articolo individua alcune ipotesi di condanne penali (si tratta di condanne per delitti corrispondenti a quelli per i quali si procede alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, anche a prescindere dalla doppia incriminazione), anche adottate da un giudice straniero, che possono valere ad orientare il giudizio di pericolosità per la pubblica sicurezza del cittadino comunitario, i cui comportamenti debbono rappresentare una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ugualmente, può valere ad orientare il giudizio di pericolosità in questione l'appartenenza alle categorie di persone individuate dalla normativa nazionale in materia di misure di prevenzione personale, semplici o antimafia, così come l'esistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
      Anche in questa ipotesi, il provvedimento di allontanamento è immediatamente esecutivo e dunque assistito dalla garanzia della convalida dell'esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria. Ad esso consegue un divieto di reingresso nel territorio nazionale fino a cinque anni, di cui, tuttavia, può essere chiesta, motivatamente, la revoca quando è trascorsa almeno la metà del periodo di durata del divieto o comunque dopo tre anni.

      Articolo 5

      L'articolo 5 stabilisce le sanzioni in caso di violazione del divieto di reingresso. Il trasgressore è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata, anch'essa, naturalmente, assistita dalla convalida dell'autorità giudiziaria. La sanzione è quella della reclusione fino a quattro anni per la violazione del divieto di reingresso collegato al provvedimento di allontanamento per motivi di prevenzione del terrorismo.

      Articolo 6

      L'articolo 6 disciplina l'ipotesi in cui il destinatario del provvedimento di allontanamento immediato per motivi di prevenzione del terrorismo o per motivi imperativi di pubblica sicurezza è sottoposto a procedimento penale, rinviando alle disposizioni del testo unico che disciplinano il rilascio del nulla osta da parte del giudice competente per il procedimento penale, con esclusione, tuttavia, della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere (ex articolo 13-quater del testo unico) quando si tratti di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'articolo 380 del codice di

 

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procedura penale. Negli stessi casi non si procede all'allontanamento se il destinatario è sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
      In attesa del rilascio del nulla osta, il questore può disporre il trattenimento del destinatario del provvedimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea.
      Infine, viene previsto e disciplinato il reingresso, in deroga al relativo divieto, del sogetto comunitario, o del suo familiare, già allontanato, per partecipare al processo penale a suo carico ovvero a quello in cui è parte offesa, per il tempo strettamente necessario a tali fini. La relativa autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, salvo che il suo reingresso possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica.

      Articolo 7

      L'articolo 7 disciplina il procedimento di ricorso avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal Ministro dell'interno per motivi di prevenzione del terrorismo (in tal caso, il ricorso è proponibile innanzi al tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma) e avverso il provvedimento adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza (in tal caso, il ricorso è proponibile al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente).
      Contestualmente alla presentazione del ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento che, tuttavia, non ne sospende l'efficacia fino all'esito della decisione del giudice sull'istanza cautelare.
      Il cittadino comunitario, o il suo familiare, allontanato, che non abbia ottenuto dal giudice la sospensione degli effetti del provvedimento, può essere autorizzato dal questore a rientrare per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa provocare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

      Articolo 8

      L'articolo 8 contiene la disposizione finanziaria, per la quale si rinvia alla relazione tecnica.

      Articolo 9

      L'articolo 9 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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